VERIFICA AUTORIZZAZIONI FORNITORI

L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, i codici EER e i mezzi autorizzati, l’autorizzazione dell’impianto di destino e perché le verifiche vanno ripetute nel tempo

Quando un rifiuto lascia l’azienda, la sua gestione coinvolge altri soggetti: il trasportatore che lo porta a destinazione, l’impianto che lo riceve e, a volte, un intermediario che organizza il servizio senza mai detenere il rifiuto. Il produttore sceglie a chi affidarne la gestione, e quella scelta va fatta su soggetti autorizzati. Verificarlo non richiede strumenti particolari: richiede di sapere che cosa guardare, e di guardarlo di nuovo quando le autorizzazioni cambiano o scadono. Questa guida spiega i controlli da fare sul trasportatore, sui mezzi, sull’impianto di destino e sul formulario, con una lista di verifica finale.

 

1. Perché la verifica spetta anche a chi produce il rifiuto

Il Codice dell’ambiente disciplina, all’articolo 188, la responsabilità della gestione dei rifiuti lungo tutta la catena, dalla produzione allo smaltimento o al recupero. Affidare il rifiuto a terzi non è un passaggio neutro: il produttore deve consegnarlo a soggetti autorizzati a riceverlo.

Per questo la scelta del fornitore non può basarsi solo sul prezzo o sull’abitudine. Serve una verifica documentale, semplice ma precisa, che riguarda tre soggetti diversi.

 

IL TRASPORTATORE

Chi porta materialmente il rifiuto dall’azienda all’impianto: deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

L’INTERMEDIARIO

Chi organizza il servizio senza detenere il rifiuto, quando c’è: anche lui deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 8.

 

L’IMPIANTO DI DESTINO

Chi riceve il rifiuto per recuperarlo o smaltirlo: deve avere un’autorizzazione che comprenda quel rifiuto e quell’operazione.

 

IL PUNTO CHIAVE

Le verifiche non si fanno una volta per sempre al momento della scelta del fornitore. Iscrizioni e autorizzazioni hanno una durata, possono essere modificate e i mezzi possono cambiare.

 

 

2. Il trasportatore: l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è previsto dall’articolo 212 del Codice dell’ambiente ed è organizzato in sezioni regionali presso le Camere di commercio. Le imprese che trasportano rifiuti per conto di terzi devono esservi iscritte nella categoria corrispondente al tipo di rifiuto.

La prima verifica è quindi semplice: l’impresa deve risultare iscritta, l’iscrizione deve essere in corso di validità e la categoria deve essere quella giusta per il rifiuto da consegnare. L’elenco delle imprese iscritte è consultabile nella sezione «Elenco iscritti» del sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, www.albonazionalegestoriambientali.it.

 

CATEGORIA 4

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

 

CATEGORIA 5

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

 

CATEGORIA 8

Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi.

 

Accanto alla categoria, l’iscrizione indica una classe, legata alle quantità di rifiuti che l’impresa può gestire in un anno. Esiste anche una categoria per i produttori che trasportano in proprio i rifiuti che hanno prodotto: è un caso diverso, che non riguarda il trasporto per conto di terzi.

DA TENERE PRESENTE

Un’impresa iscritta in categoria 4 non può trasportare rifiuti pericolosi. Se il rifiuto da consegnare è pericoloso, serve l’iscrizione in categoria 5.

 

 

3. Non basta che l’azienda sia iscritta: codici EER e mezzi

L’iscrizione all’Albo per il trasporto non autorizza l’impresa in generale: autorizza i singoli mezzi. Il provvedimento di iscrizione elenca i veicoli autorizzati, targa per targa, e per ciascun veicolo i codici EER dei rifiuti che può trasportare, sulla base di un’attestazione di idoneità dei mezzi.

Per questo il nome dell’azienda nell’elenco degli iscritti non basta. Servono due controlli in più.

 

IL MEZZO

La targa del mezzo che effettua il ritiro deve essere presente nel provvedimento di iscrizione. Se c’è, quel mezzo è autorizzato.

 

IL CODICE EER

Per quel mezzo, il provvedimento deve riportare il codice EER del rifiuto da consegnare.

 

Il modo più semplice per fare questi controlli è farsi inviare dal trasportatore il provvedimento di iscrizione in corso di validità e verificare che la targa del mezzo, con il codice EER del rifiuto, sia presente.

DA TENERE PRESENTE

Un’impresa regolarmente iscritta può effettuare il ritiro con un mezzo che non è autorizzato per quel rifiuto. È il caso che una verifica fatta solo sul nome dell’azienda non intercetta.

 

 

4. L’impianto di destino: l’autorizzazione

L’impianto che riceve il rifiuto deve essere autorizzato a trattarlo. Le autorizzazioni possono avere forme diverse, a seconda del tipo di impianto e di attività.

 

AUTORIZZAZIONE UNICA

Prevista dall’articolo 208 del Codice dell’ambiente per gli impianti di smaltimento e di recupero.

 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Per gli impianti che rientrano nella disciplina della Parte Seconda del Codice dell’ambiente.

 

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Per alcune attività di recupero, sulla base di una comunicazione all’autorità competente e dell’iscrizione nel relativo registro (articoli 214-216).

 

Qualunque sia la forma, la verifica è la stessa: si chiede all’impianto copia dell’autorizzazione e si controlla che comprenda il rifiuto e l’operazione per cui lo si conferisce.

01   Il titolare e la sede dell’impianto corrispondono a quelli indicati come destinatario sul formulario?

02   Il codice EER del rifiuto è tra quelli ammessi dall’autorizzazione?

03   L’operazione di recupero o di smaltimento (codice R o D) è tra quelle autorizzate per quel rifiuto?

04   L’autorizzazione è in corso di validità, e quando scade?

 

5. Il formulario mette tutto insieme

Il formulario di identificazione del rifiuto è il documento in cui le verifiche si incontrano. Riporta il produttore, il trasportatore con la targa del mezzo, il destinatario, il codice EER e l’operazione di destinazione.

Per questo è anche lo strumento di controllo più immediato: ciò che è scritto sul formulario deve corrispondere a ciò che risulta dall’iscrizione del trasportatore e dall’autorizzazione dell’impianto.

 

TRASPORTATORE E TARGA

La targa indicata sul formulario è tra quelle autorizzate nel provvedimento di iscrizione per quel codice EER.

 

DESTINATARIO

L’impianto indicato è quello di cui si è verificata l’autorizzazione.

 

CODICE EER E OPERAZIONE

Coincidono con quelli ammessi dall’autorizzazione dell’impianto.

 

IL PUNTO CHIAVE

Il controllo più utile si deve fare prima della firma del formulario. Dopo, correggere è molto più complicato.

 

 

6. Le verifiche scadono

Il punto debole di questi controlli non è farli, ma tenerli aggiornati. Iscrizioni e autorizzazioni hanno una durata e vanno rinnovate; nel frattempo possono essere modificate, con l’aggiunta o la rimozione di mezzi, codici EER e operazioni.

Una copia dell’autorizzazione archiviata due anni fa può non descrivere più la situazione di oggi. Per questo conviene annotare, per ciascun fornitore, la data di scadenza di ogni iscrizione e autorizzazione, chiederne la versione aggiornata a ogni rinnovo e ripetere il controllo quando cambiano i mezzi o i rifiuti affidati.

 

DA TENERE PRESENTE

Il caso più frequente non è il fornitore mai autorizzato, ma l’autorizzazione scaduta o modificata senza che nessuno se ne accorga.

 

 

7. Checklist di verifica

Sette domande sui fornitori a cui affidi i tuoi rifiuti. Se una risposta manca, è da lì che conviene partire.

01   Per ogni trasportatore hai la copia del provvedimento di iscrizione all’Albo in corso di validità?

02   La categoria di iscrizione è coerente con i tuoi rifiuti, pericolosi o non pericolosi?

03   I codici EER che consegni sono autorizzati per i mezzi che effettuano il ritiro?

04   Hai verificato che la targa del mezzo che effettua il ritiro sia presente nel provvedimento di iscrizione?

05   Se c’è un intermediario, hai verificato la sua iscrizione in categoria 8?

06   Per ogni impianto di destino hai copia dell’autorizzazione, con codici EER e operazioni ammesse?

07   Sai quando scadono le iscrizioni e le autorizzazioni dei tuoi fornitori, e chi in azienda se ne occupa?

 

DA TENERE PRESENTE

L’ultima domanda è quella che di solito resta senza risposta. Le scadenze dei fornitori raramente stanno in un calendario: stanno in una cartella di documenti che nessuno riapre.

 

TRASPORTATORI E IMPIANTI VERIFICATI, DA UN UNICO REFERENTE

Econamic trasporta i rifiuti con i propri mezzi iscritti all’Albo e, come intermediario, li affida solo a trasportatori e impianti di cui verifica le autorizzazioni prima di ogni affidamento e a ogni rinnovo. Tu hai un solo interlocutore, e i controlli li facciamo noi.  +39 352 265 4882  ·  info@econamic.it  ·  www.econamic.it

 

Fonti

— Art. 188, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 — responsabilità della gestione dei rifiuti.

— Art. 212, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 — Albo Nazionale Gestori Ambientali.

— Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 giugno 2014 n. 120 — regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

— Artt. 208, 214, 215 e 216, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 — autorizzazione unica e procedure semplificate per gli impianti di gestione dei rifiuti.

— Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59 — modello di formulario di identificazione del rifiuto.

 

Questa guida ha finalità informativa e divulgativa. Non costituisce consulenza tecnica né legale e non sostituisce la valutazione del caso concreto. Le verifiche indicate sono indicazioni operative: il contenuto di iscrizioni e autorizzazioni va sempre letto sul provvedimento in vigore. La normativa è soggetta ad aggiornamenti: prima di assumere decisioni operative si raccomanda di verificare il testo vigente e le indicazioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Contenuti aggiornati a ottobre 2026.

Eco.Medica Srl — brand Econamic · Sede legale: Via Muros, 2 – 00148 Roma (RM) · P.IVA 08332131005 · R.E.A. di Roma 1088462 · Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali RM03011: trasporto cat. 4F e 5F, intermediazione cat. 8F · Certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

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